Chi di noi non vorrebbe migliorare la qualità della propria vita, vivere più a lungo e in salute, ridurre il rischio di malattie debilitanti e invalidanti? Tutti, risposta scontata! Ma cosa bisogna fare per avere tanti benefici? Quali costi e quali sacrifici dovremmo sopportare? Nulla di tutto ciò.
Investire in salute e in qualità di vita è molto più facile di quanto noi tutti si possa immaginare. Bastano poche “semplici regole” e tra queste: seguire un’alimentazione equilibrata e fare regolarmente esercizio fisico.
Una corretta educazione alimentare è quella che dà priorità, prima ancora che alla quantità, alla qualità del cibo. Diffidate di chi parla ancora di alimentazione come mero bilancio calorico, ad oggi le conoscenze scientifiche ci hanno permesso di capire che il cibo crea degli effetti e fornisce dei messaggi al corpo in base a come lo scegliamo, lo prepariamo, lo combiniamo e lo mangiamo.
Ed è questo, più che il calcolo calorico, a fare la differenza.
Ogni individuo ha specifiche esigenze nutrizionali, un proprio gusto e un determinato stile di vita che concorrono all’elaborazione di un piano nutrizionale ad hoc.
Il nostro metodo ha la persona al centro educazione e consapevolezza alimentare come obiettivo finale.
Chi è il dietista
La legge lo definisce “l’operatore sanitario competente per tutte le attività finalizzate alla corretta applicazione dell’alimentazione e della nutrizione, compresi gli aspetti educativi e di collaborazione alla attuazione delle politiche alimentari” (Decreto Ministeriale 14/09/1994).
Il dietista è un professionista specializzato, che si occupa di promuovere e curare l’alimentazione e la nutrizione in situazioni fisiologiche e patologiche, con l’elaborazione di piani dietetici terapeutici personalizzati (su prescrizione medica attestante la diagnosi)
Il Codice di Etica Professionale
Approvato dall’Assemblea dei Soci ANDID – Bagni di Tivoli (Roma) il 9 aprile 2003
Premessa
- Il Dietista è l’operatore sanitario competente per tutte le attività finalizzate alla corretta applicazione dell’alimentazione e della nutrizione ivi compresi gli aspetti educativi e di collaborazione all’attuazione delle politiche alimentari, nel rispetto della normativa vigente.
- Il Dietista deve considerare se stesso al servizio del genere umano. Il suo atteggiamento e il suo agire devono essere guidati dal rispetto per le persone e dal desiderio di promuovere la salute.
- Le regole del presente codice sono vincolanti per tutti i dietisti iscritti all’Associazione Nazionale Dietisti. La mancata conoscenza delle norme del presente codice non esime dalla responsabilità disciplinare.
- Ogni atto professionale in contrasto con i principi indicati nel codice di etica sarà perseguito con le sanzioni disciplinari previste dalle leggi vigenti.
CAPO I. Responsabilità professionale
- Il Dietista svolge la sua attività in tutti gli ambiti inerenti la nutrizione di individui e/o gruppi di popolazione in stato di salute o di malattia.
- Il Dietista evita discriminazioni verso altre persone sulla base della razza, del sesso, del credo, della religione, dell’età e dell’origine.
- Il Dietista deve attenersi agli atti di competenza del Profilo Professionale (D. M. 14 settembre 1994 n. 744).
- Il Dietista deve evitare qualsiasi comportamento che possa screditare la professione.
- Il Dietista ha il dovere di valutare il proprio operato nel tempo attraverso l’autoverifica e la riflessione critica sulle proprie esperienze
- Il Dietista partecipa alla formazione professionale permanente e alla ricerca. Diffonde i risultati con l’obiettivo del miglioramento continuo della professione.
CAPO II. Responsabilità verso la società
- Il Dietista deve interessarsi al benessere della popolazione collaborando con istituzioni, società scientifiche o enti pubblici (scuole, comunità per anziani ecc.), industrie del settore alimentare e della ristorazione collettiva, istituti di ricerca, per l’organizzazione e la promozione di progetti di studio e di interventi a carattere divulgativo e/o educativo.
- Il Dietista verifica costantemente che il suo intervento nutrizionale sia fondato su dati scientificamente validati e aggiornati e/o basato sui “livelli di assunzione raccomandati” per la popolazione.
- Il Dietista permette l’uso del suo nome o l’indicazione della sua professione per certificare informazioni nutrizionali riferite a prodotti e/o gruppi di prodotti, solo se:
- ha direttamente supervisionato i requisiti nutrizionali del prodotto
- la fonte dell’informazione è indicata
- le affermazioni non contengono opinioni o aspettative, ma solo conoscenza
- Il Dietista che desidera informare il pubblico ed i colleghi dei propri servizi usa informazioni veritiere e non notizie false e fuorvianti nell’ambito delle normative.
- Il Dietista può raccomandare prodotti, in tal caso fornisce complete e chiare informazioni con dati circa la fonte dell’informazione.
- Il Dietista non può avvalersi di cariche politiche o pubbliche o associative per conseguire vantaggi personali.
CAPO III. Responsabilità verso l’utente/cliente
- Il Dietista fornisce informazioni sufficienti per permettere ai propri assistiti di prendere decisioni competenti e si accerta che questi comprenda e condivida le scelte assistenziali a lui dirette.
- Il Dietista, nel caso di situazioni in contrasto con la coscienza personale e i principi etici che regolano la professione, s’impegna a trovare la soluzione operativa più idonea nel rispetto dell’autonomia e della dignità della persona. Solo in caso di conflitti insanabili si può valere dell’obiezione di coscienza.
- Il Dietista deve mantenere il segreto professionale relativamente allo stato di salute della persona e alla sua vita privata.
- Il Dietista raccoglie e gestisce i dati rispettando la riservatezza delle informazioni che giungono in suo possesso.
CAPO IV. Responsabilità verso gli altri operatori
- Il Dietista mette a disposizione degli altri operatori sanitari le proprie competenze e collabora con loro lealmente per la salute dell’utente.
- Il Dietista rispetta le competenze professionali degli altri operatori sanitari, collabora con loro attivamente adoperandosi a elevare lo standard qualitativo della prestazione.
- Il Dietista ha il dovere di informarsi, presso gli altri operatori interessati, riguardo il piano assistenziale e terapeutico della persona a lui affidato.
CAPO V. Responsabilità verso i colleghi
- Il Dietista deve collaborare con i colleghi al fine di condividere informazioni ed esperienze che possono contribuire a migliorare il livello professionale di ciascuno e ad elevare gli standard di pratica professionale.
- Il Dietista deve mantenere vivo il principio etico della solidarietà collegiale, collaborando perché siano mantenuti la dignità e il rispetto del profilo professionale nella difesa dello spirito di onestà e di integrità della professione.
- Il Dietista valuta obiettivamente, evitando i pregiudizi, le performance di colleghi, aspiranti colleghi e studenti, nonché le richieste di adesione all’Associazione, l’assegnazione di premi o altri riconoscimenti.
- Il Codice Professionale deve essere conosciuto e rispettato anche dagli studenti dei corsi di Laurea durante l’effettuazione del tirocinio pratico.
Fonti bibliografiche
L. Benci . Le professioni sanitarie (non mediche) – ed. Mc Graw-Hill, 2002
Federazione Nazionale Collegi IPASVI. Codice Deontologico 1999
ADA’ s revised code of Ethics. Journal of the American Dietetic Association 1999; 99:109-110.
European Federation of the Associations of Dietitians (EFAD). Guidelines on Ethics for Dietitians in Europe, 1985
Associazione Nazionale Dietisti (ANDID). Codice di Etica, 1995
“Dietitians board disciplinary committee – Statement of conduct -” a cura di British Dietetic Association – gennaio 1994
American Dietetic Association (ADA). ADA’s Code of Ethics, 1987